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Posizione di garanzia del datore di lavoro, condotta abnorme del lavoratore e principio di affidamen


La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro pone importanti obblighi e responsabilità in capo a diversi soggetti, chiamati a vario titolo a garantire l’incolumità dei lavoratori (datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP).


Nel caso in cui si verifichi un infortunio sul lavoro a seguito di una condotta imprudente, negligente o imperita del lavoratore, l’individuazione delle relative responsabilità in sede penale passa principalmente attraverso l’approfondimento di due temi: in primis, quello dei confini interni tra le varie posizioni di garanzia (chi avrebbe dovuto fare che cosa per prevenire ed evitare l’evento), in secondo luogo quello del loro limite esterno (fino a che punto i soggetti garanti sono tenuti a prevedere e prevenire comportamenti scorretti dei lavoratori).

In questa sede si prenderà in considerazione il secondo tema, e per comodità espositiva si farà riferimento, quale soggetto garante, al solo datore di lavoro. Del resto, tra i garanti della sicurezza quest’ultimo riveste un ruolo di primo piano: ai sensi dell’ art. 17 D.Lgs. 81/08, egli è titolare di obblighi non delegabili, quali la valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento, nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.


Punto di partenza è che la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro impone al soggetto garante di tutelare i lavoratori anche da loro stessi, ossia dai loro comportamenti scorretti (art., 18, c. I lett. f) e comma 3bis D.Lgs. 81/08).

Il datore di lavoro, dunque, non potrà andare esente da responsabilità per il solo fatto che la condotta del lavoratore sia da ritenersi connotata da profili di colpa.


Dall’altro lato, principio generale vigente nel nostro ordinamento è che non può ammettersi una responsabilità penale di posizione, ossia discendente dal solo fatto di rivestire una determinata qualifica soggettiva: un individuo può essere ritenuto penalmente responsabile solo con riferimento ad un fatto proprio colpevole (art. 27 c. I Cost., nella lettura affermatasi con le fondamentali pronunce della Corte Costituzionale n. 364/1998, 1085/88 e 322/07).


Per l’affermazione della penale responsabilità è dunque necessario che venga dimostrato, dal punto di vista oggettivo e alla luce di una valutazione ex post, che l’evento sia eziologicamente legato ad una precisa omissione del soggetto garante; inoltre, lo stesso evento deve risultare rimproverabile dal punto di vista soggettivo, in quanto ex ante prevedibile e prevenibile.


Nelle aule di giustizia, un argomento difensivo ricorrente al fine di sostenere l’esenzione da responsabilità del datore di lavoro si colloca sul versante dell’elemento oggettivo e concerne più nello specifico il nesso di causa.

Si sostiene che il comportamento “abnorme” del lavoratore debba ritenersi idoneo a recidere il nesso eziologico tra l’infortunio ed eventuali mancanze ravvisabili, a monte, in capo al soggetto garante, rappresentando la sola causa sufficiente alla produzione dell’evento (art. 41 c. 2 c.p.).


Sennonché, la giurisprudenza è estremamente rigorosa nel definire cosa debba intendersi per condotta abnorme del lavoratore e nel circoscrivere i casi in cui il soggetto garante possa andare esente da responsabilità.

È affermazione ricorrente nelle pronunce della Corte di Cassazione quella per cui i soggetti garanti <<non possono pretendere esonero di responsabilità in caso di condotta inadeguata del lavoratore, fatto salvo il contegno abnorme, che si configura in caso di comportamento anomalo, assolutamente estraneo alle mansioni attribuite, esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere … e non anche quando il lavoratore compia un'operazione che, seppure imprudente, non risulti eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate>> (per citare le pronunce più recenti, il principio in questione viene affermato da Cass. Pen., Sez. IV, n. 51947 del 2016; n. 47092/2016; n. 47054/2016; n. 39494/2016; n. 28250/2016; n. 26165/2016; n. 31495/2016; n. 26490/ 2016; n. 27060/ 2016; n. 22717/2016; n. 27056/2016; n. 19171/2016; n. 35293/2016; n. 33587/ 2016; n. 22701/2016; n. 20067/2016; n. 10188/2016; n. 3616/2016).


Tale impostazione è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno chiarito che il comportamento del lavoratore può dirsi "interruttivo" del nesso causale non perché "eccezionale", ma perché “eccentrico” rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (Cass. pen., Sez. Un., n.38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri).

Sotto questo profilo, il tema del nesso causale finisce per intrecciarsi con quello relativo al contenuto della posizione di garanzia del datore di lavoro. Egli non è tenuto a proteggere il lavoratore da qualsiasi pericolo astratto a cui questo possa esporsi, ma è tenuto a gestire il rischio lavorativo. Quella in esame, infatti, non è una posizione di garanzia di protezione (assimilabile a quella dei genitori nei confronti dei figli minori) ma una posizione di garanzia di controllo: il garante è tenuto a prevedere e prevenire i rischi legati ad uno specifico contesto, ossia quello lavorativo, in quanto egli ha il potere di organizzare e gestire tale contesto.


Con riferimento ad ogni singola vicenda concreta, tanto la definizione di “rischio lavorativo” quanto la possibilità di ritenere “eccentrica” o meno la condotta del lavoratore sono temi che dipendono da elementi di fatto, apprezzabili in sede di legittimità solo attraverso il controllo della logicità della motivazione delle sentenze di merito. In estrema sintesi, posto che il garante, come detto, è tenuto a “governare” il rischio lavorativo, è evidente come la possibilità di definire “eccentrica” la condotta del lavoratore sia legata al grado di diligenza con cui, a monte, è stata organizzata l’attività: in un contesto ben strutturato, nel quale i lavoratori hanno compiti e mansioni ben definite, vi sarà maggiore spazio per ritenere “eccentrica” una condotta che si discosti dalle mansioni assegnate; di contro, l’argomento in questione non potrà trovare terreno fertile in un contesto disorganizzato e caratterizzato dall’improvvisazione, e ciò poiché laddove non sono rinvenibili mansioni tipiche è improprio parlare di condotte eccentriche.


Tutto ciò premesso, è necessario prendere atto che, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, nei casi in cui l’evento sia riconducibile al rischio lavorativo la condotta del lavoratore, per quanto imprudente, negligente o imperita, non possa ritenersi causa da sola sufficiente alla produzione dell’evento, non essendo idonea a recidere il nesso eziologico intercorrente tra quest’ultimo e le omissioni imputabili al soggetto garante.

Significativo che, tra tutte le più recenti sentenze esaminate che hanno affrontato la questione, solo in un caso la Corte di Cassazione sia giunta ad annullare con rinvio la pronuncia impugnata (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 7784 del 2016).

Questo, dunque, lo stato dell’arte secondo la giurisprudenza.


Tuttavia, dobbiamo rammentare che la sussistenza della responsabilità penale del datore di lavoro per eventi riconducibili al rischio lavorativo non può comunque prescindere da un approfondimento riguardante l’elemento soggettivo del reato.

Se la ricostruzione della causalità è operazione che deve essere compiuta in una prospettiva ex post, l’elemento soggettivo richiede invece all’interprete di collocarsi in una prospettiva ex ante. Perché l’evento possa essere addebitato subiettivamente al garante, è necessario dimostrare che fosse da egli prevedibile e prevenibile.


Sotto questo profilo, con riferimento alla materia in argomento il nodo problematico sta nel fatto che si è di fronte ad un contesto nel quale il rischio è sempre immanente: per quanto si possano prendere precauzioni, l’eventualità che un evento lesivo si verifichi è sempre astrattamente possibile, e ciò dipende anche dal fattore umano, che non si presta per sua natura ad essere pienamente “governato”. In linea di principio, non si può infatti escludere che il lavoratore meglio formato e inserito in un contesto lavorativo caratterizzato dal rispetto di tutte le normative in tema di sicurezza, possa commettere, volontariamente o colposamente, una condotta scorretta.


Si consideri poi che il dovere gravante sul datore di lavoro si traduce in vari compiti: in estrema sintesi, egli è tenuto ad individuare e gestire i rischi, informare e formare i lavoratori, fornire loro i necessari strumenti di protezione individuale e, infine, vigilare affinché le prescrizioni in tema di sicurezza siano costantemente rispettate.

Una volta chiarito che l’evento verificatosi sia la concretizzazione di un rischio lavorativo (e, dunque, escluso cha la condotta del lavoratore sia definibile “abnorme” nel senso di “interruttiva del nesso di causa”), la contestazione mossa al datore di lavoro può, a seconda dei casi, riguardare uno o più profili tra quelli elencati.

Sennonché, anche quando tutti i doveri prodromici allo svolgimento dell’attività (individuazione e gestione rischi, formazione e informazione ai lavoratori, fornitura di strumenti di protezione individuale) risultino osservati, è chiaro che la verificazione di un infortunio possa sempre essere ricondotta, in astratto, ad un deficit di vigilanza. Dal punto di vista oggettivo, è sempre possibile ritenere che una più attenta vigilanza avrebbe potuto evitare il comportamento scorretto del lavoratore; sotto il profilo soggettivo, è nella maggior parte dei casi agevole sostenere che, in astratto, quel comportamento scorretto -proprio perché comunque riconducibile all’attività lavorativa- potesse essere previsto ed evitato.


Proprio la contestazione riguardante la mancata predisposizione di un sufficiente sistema di vigilanza sembra rappresentare una valvola di chiusura idonea ad attribuire, pur in assenza di ulteriori omissioni, la responsabilità dell’evento al soggetto garante. Sotto questo profilo si assiste ad una sovrapposizione tra il piano dell’accertamento causale e quello dell’elemento soggettivo, secondo una logica per cui, se un evento lesivo si è verificato in ambito lavorativo, quantomeno qualche maggiore accortezza per evitarlo avrebbe potuto e dovuto essere attivata in punto vigilanza.


Tale tendenza sembra avvalorata da un filone giurisprudenziale che esclude categoricamente che nella materia in esame possa trovare cittadinanza il c.d. principio di affidamento, ossia il principio secondo cui ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell’attività che di volta in volta viene in questione. Tale principio è stato elaborato da dottrina e giurisprudenza con riferimento alle attività caratterizzate da un rischio consentito e dall’interazione tra vari soggetti (circolazione stradale e attività medica), e costituisce un limite al dovere di diligenza pretendibile dall’ordinamento.

Tuttavia, rispetto all’ambito della sicurezza sul lavoro, la Cassazione ha affermato che “il datore di lavoro non può invocare a propria scusa il principio dell’affidamento”, in quanto tale principio “non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia, come certamente è quella del datore di lavoro” (così, da ultimo, Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 39494 del 2016; nello stesso senso Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 18998/2009; n. 22622/2008; n. 234807/06).


Questa linea rigorosa sembra aprire le porte ad una reintroduzione implicita nel nostro ordinamento di una responsabilità di natura oggettiva: la contestazione di un deficit di vigilanza finisce per essere una strada per addebitare in ogni caso la responsabilità dell’evento al soggetto garante quando non risultino ulteriori profili di colpa.


In un simile contesto, uno spunto meritevole di approfondimento è dato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, discostandosi in parte da tale impostazione, riconosce implicitamente la possibile operatività del principio di affidamento nella materia di cui si tratta. Tale sentenza individua nel principio in questione uno strumento tramite cui, a seguito di una completa ricostruzione fattuale, possa essere fissato nel caso concreto lo standard di diligenza richiesto al soggetto garante nell’espletamento del dovere di vigilanza.


In particolare, la pronuncia in questione afferma che “il dovere di vigilanza del datore di lavoro, si intreccia con il legittimo affidamento che egli può fare sull’osservanza delle misure antinfortunistiche da parte del lavoratore solo nell’ipotesi in cui lo stesso non è incorso in alcuna violazione degli obblighi posti a suo carico… Il principio di affidamento non è perciò invocabile allorché l’altrui condotta imprudente, ossia il non rispetto da parte di altri delle regole precauzionali imposte, si innesti sull’inosservanza di una regola precauzionale proprio da parte di chi invoca il principio: ossia allorché l’altrui condotta imprudente abbia la sua causa proprio nel non rispetto delle norme di prudenza, o specifiche o comuni, da parte di chi vorrebbe che quel principio operasse” (Cass. pen., Sez. IV, sent. 39058 del 2016).


Tale impostazione, nel riconoscere cittadinanza al principio di affidamento, permette di scongiurare l’affermazione implicita di una responsabilità di natura oggettiva; di contro, nel fissare stretti limiti all’operatività di tale principio (e, in particolare, nel legarlo al solo aspetto della vigilanza) si preoccupa di evitare che, tramite un suo abuso, possa disinnescarsi la forza precauzionale della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


L’equilibrio così delineato, del resto, è perfettamente in linea con il dato normativo.

Non bisogna infatti dimenticare che il lavoratore non è soltanto destinatario di tutela, ma è a sua volta soggetto titolare di obblighi, stabilendo l’art. 20 c. I D.Lgs. 81/08 che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Di contro, con riferimento ai doveri del garante, il comma 3bis dell’art. 18 precisa che “Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.

Dunque, è il dato normativo che, da un lato, subordina la responsabilità del lavoratore al grado di formazione ricevuta e, dall’altro, riconosce che lo stesso possa avere l’esclusiva responsabilità del mancato adempimento degli obblighi imposti in materia di sicurezza, e ciò nel caso in cui non sia presente un difetto di vigilanza.

Come detto, il legislatore non definisce espressamente quale sia lo standard di diligenza richiesto nell’espletare il dovere di vigilanza. Tuttavia, il rispetto del principio di personalità della responsabilità penale impone di ravvisare una connessione tra il livello di formazione del lavoratore e la gestione globale del rischio, da un lato, ed il grado di “pedanteria” con cui deve essere esercitato il dovere di vigilanza da parte del soggetto garante, dall’altro, non essendo ragionevolmente pretendibile sempre e in ogni caso un controllo visivo continuo di ogni singolo dipendente.


In conclusione, a seguito di un infortunio dovuto ad una condotta colposa del lavoratore comunque riconducibile al rischio lavorativo, il datore di lavoro può andare esente da responsabilità solo nel caso in cui abbia adempiuto correttamente, a monte, all’obbligo di individuare e gestire i rischi, e solo qualora abbia predisposto una vigilanza adeguata al livello di formazione del dipendente e alla natura dell’attività svolta. Sotto quest’ultimo aspetto, non può tacersi il rischio che, non ammettendo la cittadinanza del principio di affidamento (pur nei limiti sopra precisati), si addivenga, in ultima istanza, ad un’inaccettabile reintroduzione nel nostro ordinamento di una responsabilità penale di natura oggettiva.


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