
Il reato di truffa assicurativa ex art. 642 c.p.: questioni giuridiche e spunti di riflessione.
La disposizione normativa di cui all’art. 642 c.p. sancisce come: “Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di un’assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, al