OMICIDIO STRADALE E REVOCA DELLA PATENTE. Un commento alla Sentenza 88/2019 della Corte Costituzion
L’introduzione del reato di “omicidio stradale “ (e parallelamente delle “lesioni stradali”) con la legge 41 del 23/03/2016 è stata una delle riforme su cui più si è discusso negli ultimi anni. Di recente anche la Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere su due aspetti contenuti nell’emendamento legislativo de quo.
Con due ordinanze di rimessione provenienti rispettivamente da Roma e Torino infatti è stato rimesso al Giudice delle Leggi il vaglio di legittimità costituzionale dell’art. 590quater c.p. (bilanciamento delle circostanze in presenza delle aggravanti speciali di cui all’art. 589bis e 590bis) e dell’art. 222, co. 2 e 3 del Codice della Strada (automatica revoca della patente all’accertamento di uno dei reati “stradali”).
Il più interessante tra i due quesiti, anche alla luce dell’esito, è sicuramente quello relativo alla revoca della patente: con la pronuncia in esame la Corte infatti dichiara costituzionalmente illegittima la norma che prevede l’automatismo della sanzione accessoria della revoca della patente all’accertamento dei reati di omicidio e lesioni stradali non aggravati. Per le fattispecie più gravi invece, previste al secondo e terzo comma di entrambi gli artt. 589bis e 590bis c.p., tale automatismo è stato ritenuto costituzionalmente legittimo.
REVOCA DELLA PATENTE
La Corte Costituzionale, è qui chiamata ad esaminare il merito della seconda questione rimessa al suo vaglio di legittimità, ovverosia la revoca della patente come sanzione accessoria automatica all’accertamento dei reati di cui agli art. 589bis e 590bis c.p. come previsto dall’art. 222, co.2 del Codice della Strada. Automaticità che non lascia al giudice alcuna possibilità di commisurare la sanzione accessoria alla gravità del danno, alle modalità della condotta, all’intensità della colpa e al concorso di altri fattori (quali ad esempio il concorso di colpa della persona offesa).
L’incipit di questa parte della sentenza è un excursus storico sull’introduzione di tale sanzione accessoria: inizialmente, nel 2006, la normativa impugnata prevedeva solo la sospensione della patente di guida secondo una ben chiara progressione sanzionatoria (per le lesioni personale colpose la sospensione era da 15 giorni a 3 mesi; se la lesione personale era grave o gravissima la sospensione era fino a due anni; nel caso di omicidio colposo la sospensione era fino a 4 anni). Successivamente (con il decreto legge n.92 del 2008) alla norma è stato aggiunto un quarto periodo per cui “se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, co 2 lett. C), ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente”, il richiamo al terzo periodo comportava l’applicabilità solo in caso di condanna per omicidio colposo. Nel 2010 la possibilità di revoca della patente è stata estesa anche al reato di lesioni colpose gravi e gravissime, sempre e solo in caso di guida in stato di ebbrezza alcoolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Da ultimo con la citata legge 41 del 2016 il legislatore ha ulteriormente emendato l’art. 222 CDS per cui, se da una violazione delle norme del codice della strada derivano danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca della patente. Anche dopo l’ultima modifica legislativa resta il riferimento alla sospensione della patente anche per le lesioni gravi o gravissime e per l’omicidio colposo nonostante al quarto periodo venga disposta obbligatoriamente e automaticamente la revoca della patente.
Si tratta dunque di un marcato inasprimento delle sanzioni accessorie atteso che la revoca della patente è prevista indistintamente per tutte le ipotesi di reati stradali, sia nel caso in cui ricorrano le fattispecie semplici che nel caso in cui sussistano le fattispecie aggravate senza alcuna graduazione.
Date queste premesse la Corte Costituzionale ritiene la questione di legittimità fondata.
Nell’aggravare la risposta sanzionatoria al fenomeno sempre più problematico delle “morti stradali” il legislatore si è preoccupato di articolare in più livelli i limiti edittali di pene sulla base della gravità dell’evento e della condotta: il divario è di tutta evidenza se si pongono in comparazione le ipotesi base del primo comma degli art. 589bis e 590bis c.p. con le condotte sanzionate con pene più elevate e rientranti nel secondo e terzo comma di entrambe le disposizioni. Invece, per la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida vi è un indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca.
La stessa Corte Costituzionale in precedenti pronunce aveva già affermato che “in linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono […] in armonia con il volto costituzionale del sistema penale; ed il dubbio d’illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per le misure della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente proporzionata rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato”[1].
Alla luce di tale principio l’automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589bis che 590bis c.p.: porsi alla guida in stato di ebbrezza alcoolica o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.
Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicchè non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa.
Ad abundantiam la Corte sottolinea altresì l’irragionevolezza di mantenere all’interno della stessa specifica norma la possibilità di sospendere la patente (peraltro graduata a seconda dell’evento) con l’obbligo della revoca della stessa da comminare automaticamente in caso di sentenza di condanna o patteggiamento.
In conclusione, la revoca della patente di guida non può essere automatica indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste dall’art. 589bis e dall’art. 590bis c.p. ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni. Negli altri casi il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 CDS.
Pertanto tale comma è costituzionalmente illegittimo, nel suo quarto periodo, nella parte in cui non prevede, ove non ricorrano le circostanze aggravanti privilegiate di cui al secondo e al terzo comma sia dell’art. 589bis, sia dell’art. 590bis c.p., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, quella della sospensione della patente, secondo il disposto del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 CDS.
La Corte Costituzionale con questa pronuncia dunque censura l’automatismo della revoca della patente di guida per le fattispecie “semplici” dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali in quanto ritiene che in tal senso il legislatore comprimerebbe illegittimamente il potere del giudice di graduare la pena alla condotta ma, nel ristrutturare la norma in questione, non travalica quella che è stata la tendenza del legislatore negli anni volta all’inasprimento della risposta sanzionatoria alle fattispecie più gravemente colpose quali sono quelle previste al secondo e terzo comma degli art. 589bis e 590bis c.p. (fattispecie aggravate dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti) per cui è legittimo ritenere che tutti i casi di specie che siano sussunti in tali genus di reati abbiano una gravità tale da giustificare l’automatismo della revoca della patente come sanzione accessoria alla sentenza di condanna o patteggiamento.
Concretamente il giudice, in caso di omicidio stradale o lesioni personali stradali “semplici”, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 CDS, potrà sia disporre la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, sia quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per la durata massima prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 222 CDS.
Nulla cambia invece per le fattispecie aggravate dalla condotta di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti per cui è stato riconosciuto legittimo al vaglio di costituzionalità l’automatismo della sanzione accessoria della revoca della patente in caso di accertamento dei reati di omicidio o lesioni stradali.
BILANCIAMENTO DELLE CIRCOSTANZE
Per completezza dell’analisi si riporta altresì l’esame del merito del primo quesito rimesso alla Corte che riguarda la legittimità dell’art. 590quater c.p. il quale statuisce che “quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli art. 589bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589ter, 590bis secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma e 590ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli art. 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.”
In particolare nel caso di specie rimesso alla Corte si prende in considerazione l’attenuante prevista al co.7 dell’art. 589bis (parallelamente prevista anche nell’art. 590bis) per cui, “qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà”. Evidenzia il Giudice rimettente che tale norma sottrae al giudice la possibilità di valutare nel caso concreto la prevalenza della diminuente rispetto all’aggravante contestata potendo quindi comportare un aumento sproporzionato di pena anche nel caso di percentuale minima di colpa dell’imputato: se infatti il bilanciamento consentirebbe al magistrato giudicante di escludere l’aggravante e far operare l’attenuante sulla pena base del primo comma, che per l’omicidio stradale sarebbe nel minimo di 2 anni, consentirebbe di arrivare ad una pena minima di un anno; non operando il bilanciamento invece il giudice deve partire dalla pena minima di 8 anni (prevista al comma secondo dell’art. 589bis c.p.) nel contare la diminuzione che anche calcolata nel massimo non consentirebbe di scendere sotto i 4 anni di reclusione anche nel caso di una minima colpa nella causazione dell’evento (purchè sempre sia sussistente il requisito della guida in stato di ebbrezza o alterazione psico-fisica). In sostanza la pena subisce un aumento esorbitante e inevitabile solo per l’effetto dello stato di ebbrezza e non in relazione all’effettivo contributo causale della condotta del colpevole.
Osserva altresì il giudice rimettente un’ingiusta diversità di trattamento sanzionatorio tra due reati che sostanzialmente non divergono così tanto: l’omicidio colposo ex art. 589 c.p. rispetto all’omicidio stradale ex art. 589bis c.p.. Non risponde a equità un trattamento sanzionatorio che consente solo nell’ipotesi di omicidio colposo non stradale aggravato, attraverso il giudizio di bilanciamento delle circostanze, l’irrogazione di una pena minima di sei mesi, mentre per l’omicidio stradale aggravato, ricorrendo l’attenuante suddetta, la pena minima è di 4 anni di reclusione.
La Corte Costituzionale ritiene tali questioni di legittimità costituzionale infondate.
In primis, tiene a precisare che, prima della riforma, le fattispecie di omicidio colposo con violazione della normativa del codice della strada erano sottoposte alla normativa di cui al comma 3 dell’art. 589 c.p. che, formulando un aggravante speciale rispetto al reato di omicidio colposo prevedeva la pena della reclusione da 3 a 10 anni e non prevedeva una diminuzione di pena fino alla metà qualora l’evento non fosse esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole – com’è nel regime vigente. Pertanto, con l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 589bis, co.7, il minimo della pena è di 4 anni di reclusione contro i 3 anni previsti ante riforma. La differenza è dunque solo di un anno che ben si inserisce sulla direttrice di inasprimento delle pene nel contrasto delle condotte gravemente colpose nella conduzione dei veicoli a motore che maggiormente pongono a rischio la vita e l’integrità fisica delle persone.
Si tratta di sanzioni indubbiamente severe che rientrano però nell’ambito dell’esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore che ha ritenuto, secondo una non sindacabile opzione politica in materia penale, di contrastare in modo più energico condotte gravemente lesive dell’incolumità delle persone, che negli ultimi anni hanno creato diffuso allarme sociale.
In passato la Corte Costituzionale è intervenuta a riequilibrare la risposta sanzionatoria dell’ordinamento solo in casi di trattamenti sanzionatori manifestamente sproporzionati e di sperequazioni punitive di particolare gravità. Qui invece ritiene che, se anche è vero che il giudizio di bilanciamento delle circostanze consente al giudice di apprezzare meglio lo specifico disvalore della condotta, quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all’integrità fisica, ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze richiedendo che vada calcolato prima l’aggravamento di pena di particolari circostanze.
Riconosce ancora la Corte come sia facoltà del legislatore schermare l’ordinario bilanciamento di circostanze del reato, secondo i criteri dell’art. 69 c.p., ma con il limite di non poter sanzionare condotte di minore gravità con pene eccessive perché sproporzionate rispetto al canone della necessaria offensività. Ma nella fattispecie in esame, l’attenuante ad effetto speciale che viene in gioco non attiene all’offensività: sia l’omicidio stradale che le lesioni stradali, ove ricorra l’attenuante di cui al settimo comma, offendono comunque, anche nell’ipotesi così attenuata, il bene della vita o dell’integrità personale. L’attenuante speciale non identifica una fattispecie di minore offensività, ma si colloca sul piano del tutto distinto dell’efficienza causale dove opera il principio non già di proporzionalità, bensì quello di equivalenza delle concause dell’evento
In conclusione rientra nella discrezionalità del legislatore, esercitata non irragionevolmente, graduare l’effetto diminuente della pena di questa attenuante a effetto speciale in riferimento alle menzionate aggravanti “privilegiate” allorchè ricorra un generico concorso della colpa della parte offesa o di altre concause che rendono non esclusivo l’apporto causale dell’azione o dell’omissione del colpevole.
[1] Corte Cost. sent. N. 50 del 1980